Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività i seguenti interventi:

  1. interventi di manutenzione straordinaria qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  2. gli interventi di restauro e di risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio
  3. gli interventi di ristrutturazione edilizia che:
    • non portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
    • non comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti
    • limitatamente alle zone omogenee A, non comportino mutamenti della destinazione d’uso,
    • non comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del dlgs 42/2004
  4. le varianti a permessi di costruire che
    • non incidono su parametri urbanistici e  volumetrie
    • non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia
    • non alterano la sagoma dell’edificio sottoposto a vincolo (dlgs 42/2004)
    • non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

Inoltre, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso comunque denominati.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 3 del dpr 380/2001, sono “interventi di manutenzione straordinaria” le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Inoltre, nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’ uso.